comunicazione ai fornitori per fatturazione elettronica
nota di lettura Legge di stabilità 2015
– norme per le province peg provvisorio armonizzata
Bilancio e contabilità
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18/12/2014
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E’ illegittima la delibera con la quale il consiglio comunale approva il bilancio di previsione con un preavviso inferiore a quello previsto dal regolamento di contabilità. L’art. 74, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impone infatti ai regolamenti di contabilità dei Comuni la previsione di un congruo termine per gli adempimenti concernenti la predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati; detti regolamenti devono altresì indicare i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 2824
Tributi locali
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17/12/2014
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Con il decreto in commento, pubblicato nella G.U. n. 291, il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, è prorogato al 26 gennaio 2015.
Inoltre, vengono emanati altri interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario: fondo emergenze nazionali, supplenze brevi, sterilizzazione clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014, ristrutturazione debito delle Regioni.
D.L. 16 dicembre 2014, n. 185 (G.U. 16 dicembre 2014, n. 291)
Bilancio e contabilità
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17/12/2014
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I bilanci preventivi 2015 degli enti locali incontrano già la prima proroga, grazie all’intesa sancita ieri in Conferenza Stato-Città sul rinvio del termine dal 31 dicembre al 31 marzo prossimo. Un rinvio inevitabile, perché la scelta di replicare anche nel 2015 l’accoppiata di Imu e Tasi è lontana dal risolvere le tante incertezze che circondano la finanza locale.
Fonte: Gianni Trovati, Bilanci comunali: prima proroga al 31 marzo 2015, Il Sole 24 Ore, mercoledì 17 dicembre 2014, pag. 42
Sullo stesso argomento:
Ordinamento istituzionale
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17/12/2014
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Che le regioni si sarebbero orientate verso un “no grazie” era apparso in modo evidente dopo le prime riunioni degli Osservatori regionali. Nelle province tutto resta così com’è. Continueranno ad esercitare non solo le funzioni ancora loro riconosciute come fondamentali (edilizia scolastica, viabilità, ambiente) ma anche quelle che avrebbero dovuto trasferire alle regioni.
Fonte: Francesco Cerisano, Province, il dissesto è alle porte, Italia Oggi, mercoledì 17 dicembre 2014, pag. 35
Bilancio e contabilità
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17/12/2014
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Si presenta di seguito una rassegna della principale giurisprudenza consultiva della Corte dei conti, pubblicata nella prima quindicina del mese di DICEMBRE 2014. I temi affrontati dal magistrato contabile riguardano gli appalti, i vincoli alle spese, anche di personale, il patto di stabilità, la gestione delle entrate, i “costi della politica”, i debiti fuori bilancio e le partecipazioni societarie/forme associative. Si presentano, inoltre, sentenze di condanna per danno erariale.
Prima pagina : Le principali pronunce della Corte dei Conti-1/15 dicembre 2014
Personale ed Organizzazione
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17/12/2014
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Quali sono i “margini di valutazione” della PA in un procedimento disciplinare rispetto ai fatti accertati altrove?
In linea generale i margini di discrezionalità dell’Amministrazione sono ampli ed oggetto di un sindacato meramente esterno da parte del giudice. Varie sono le pronunce della giurisprudenza di cui si segnalano i principali spunti:
a) La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati ad un dipendente pubblico in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, se non sub specie di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento;
b) spetta all’Amministrazione, in sede di adozione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, insindacabile nel merito dal Giudice Amministrativo;
c) le vicende processuali penali, salvo che si concludano con un accertamento di insussistenza dei fatti o della loro inascrivibilità al soggetto, non precludono all’Amministrazione l’apprezzamento discrezionale dei comportamenti del dipendente pubblico al fine di adottare un trasferimento per incompatibilità ambientale, attesa l’autonomia tra processo penale definito con l’archiviazione ed una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale e, analogamente, tra archiviazione e procedimento disciplinare;
d) l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari a carico dei propri dipendenti con una valutazione insindacabile nel merito da parte del Giudice Amministrativo;
e) la valutazione della gravità del comportamento del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare rientra nella sfera discrezionale dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di specifici profili di eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti.
Comune di SANT’ANGELO IN VADO Comune di Urbino
In collaborazione con l’Ufficio Unico per i Controlli Interni
Organizzano una
GIORNATA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
MARTEDI’ 2 DICEMBRE 2014
(Sala degli incisori urbinati – ex Collegio Raffaello ore 8,45 – 13,30
(Piazza della Repubblica) Urbino
RELATORE: Gianluca Bertagna
Responsabile di settore ente locale. Membro nuclei di valutazione. E’ autore di pubblicazioni e collabora con la rivista Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore. E’ direttore scientifico della rivista Personale News edita di Publika srl
LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL
PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
La riforma della pubblica amministrazione ha avuto il suo decreto. Con la conversione del d.l. 90/2014 possiamo contare su disposizioni ad effetto immediato nella gestione del personale degli enti locali. Spese di personale, capacità assunzionale, lavoro flessibile, incentivi alla progettazione, diritti di rogito, e molto altro ancora.
Oltre a conoscere le novità, questo è il tempo dell’azione. Siamo infatti già verso la fine dell’anno ed è necessario agire urgentemente per cogliere le opportunità che il legislatore ci offre.
Con taglio operativo, sintetizziamo le verifiche da effettuare, i calcoli da ricomporre e gli atti da approvare.
Le spese di personale
Il rapporto tra spese di personale e spese correnti
Le assunzioni a tempo indeterminato
Le assunzioni a tempo determinato e il lavoro flessibile
La mobilità e le mansioni
Gli incarichi a contratto (art. 110) e di staff (art. 90)
Altre modifiche legislative
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
Soluzioni operative per gestire da subito la nuova contabilità.-
Si comunica che per sopravvenuti impegni inderogabili, l’ incontro tecnico-programmatico e di approfondimento programmato per il giorno di GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE 2014 alle ore 15,00, è differito al giorno seguente alle stesse condizioni e logistica
VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2014 alle ore 15,00
ad ACQUALAGNA
Palazzo della cultura (Corso Roma n.47)
Presentazione e finalità progetto , programmazione degli incontri operativi 2014 – 2015;
All’incontro parteciperanno:
– Dott.ssa Daniela Ghiandoni – Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Ancona
– Gruppo di lavoro controlli interni
L’ Amministrazione comunale di Acqualagna
offrirà un momento conviviale a base di prodotti locali
Avv. Raffaello Tomasetti
Responsabile Ufficio Unico per i Controlli Interni
PUOI RICHIEDERE PRESENTAZIONE PROGETTO E/O LOCANDINA GIORNATA VEDI SOTTO
Segreteria organizzativa Uffici Unici Controlli Interni: mail controllinterni@gmail.com – controlliass.saltara@libero.it
Convegno sulla fiscalità locale – ASFEL
20 ottobre
Convegno, gratuito, sulla fiscalità locale, a Montemiletto (Avellino), il giorno 21 ottobre 2014, organizzato dall’ASFEL.
Tutte le notizie relative all’Asfel sono disponibili nel menù: Asfel
Legge stabilità 2015 – ddl
20 ottobre
Bozza del disegno di legge di stabilià per l’anno 2015. (maggiori notizie e approfondimenti nel sito dell’ASFEL – www.asfel.it – e nella newsletter giornaliera).
Tutte le leggi finanziarie e di stabilità dal 1994 ad oggi e le manovre estive sono disponibili nel menù Normativa – Leggi finanziarie.
Conferenza Stato-citta’ – Report
20 ottobre
Report della Conferenza Stato-città del 16 ottobre, su diversi e importanti provvedimenti.
Anac – Relazione
20 ottobre
Relazione dell’ex Avcp sulle attivita’ per il 2013.
Finanza e Fiscalità – Newsletter
20 ottobre
E’ disponibile il nuovo numero – n. 34 – della newsletter di Legautonomie.
Tutte le newsletter sono disponibili nella sezione: Newsletter
CONVENZIONI “FUORI MERCATO”: ANAC SVELA I MOTIVI DELLA FUGA DA CONSIP
L’obbligatorietà del ricorso a CONSIP si scontra con la realtà quotidiana dei Funzionari pubblici costretti dalle esigenze pratiche ad individuare soluzioni alternative. È quanto emerge dall’indagine conoscitiva promossa da ANAC nel luglio scorso al fine di verificare il rispetto della Spending Review da parte delle Amministrazioni pubbliche…continua
APPROVATE LE MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA
È stato approvato il decreto legislativo contenente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010…continua
IN ARRIVO IL BANDO-TIPO PER LE GARE DI SERVIZI E FORNITURE
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha posto in consultazione pubblica online il Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture. Lo scopo del bando-tipo, spiega l’Anac, è quello di regolare gli aspetti comuni alle molteplici e diversificate tipologie di appalto presenti nel settore…continua
RISARCIMENTO PER REVOCA ILLEGITTIMA DI DIREZIONE LAVORI
TAR PUGLIA. Ad avviso del Tar Puglia va risarcito il danno patito da raggruppamento temporaneo di professionisti, affidatari, a seguito di espletamento di procedura selettiva pubblica, laddove, dapprima, l’incarico sia stato svolto soltanto per una minima parte, a causa del contenzioso insorto tra Committenza pubblica e soggetto appaltatore dei medesimi lavori…continua
NON C’È ESCLUSIONE AUTOMATICA SE MANCA L’INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA
TAR CALABRIA. Nel caso di mancata indicazione dei costi relativi agli oneri di sicurezza aziendale da parte della ditta aggiudicataria nell’offerta, in assenza di specifica previsione nel bando, l’omissione del concorrente non può condurre alla sua automatica esclusione, ma, in un’ottica sostanzialistica di tali adempimenti, deve comportare una verifica della congruità dell’offerta…continua
… A MAGGIOR RAGIONE PER I SERVIZI INTELLETTUALI
CONSIGLIO DI STATO. Per le forniture e gli appalti di servizi intellettuali, in sede di offerta la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non determinano l’esclusione. Nella sentenza in rassegna è stato, infatti, chiarito che suddetti elementi vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio di anomalia…continua
PER VALUTARE I REQUISITI TECNICI È NECESSARIO ELENCO DETTAGLIATO DEI MEZZI
CONSIGLIO DI STATO. Nell’affrontare un ricorso ad una pronuncia del Tar del Veneto, è stata confermata l’esclusione di una ditta per non aver fornito, con una specifica elencazione idonea a fornirne un’esatta identificazione, i mezzi richiesti per la stessa partecipazione alla gara…continua
SE UN SERVIZIO È PRESENTE SUL MERCATO ELETTRONICO È GIUSTO ANNULLARE LA GARA IN CORSO
TAR MARCHE. È possibile annullare la procedura di gara se il prodotto è presente sul MEPA. E’ quanto è capitato ad una ASL la quale, dopo aver bandito un servizio di mediazione culturale, ha annullato la procedura in quanto aveva riscontrato che sul Mepa era presente una struttura che erogava un servizio analogo…continua
SÌ AD AVVALIMENTO PER CERTIFICATO DI QUALITÀ
CONSIGLIO DI STATO. Per l’istituto dell’avvalimento, l’impresa ausiliata può usufruire di tutti i requisiti relativi alla capacità economica e tecnica dell’impresa ausiliaria, e quindi anche la certificazione di qualità. Come specificato nella sentenza in rassegna, tale certificazione avendo lo scopo di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’azienda nel suo complesso, deve essere considerata requisito di idoneità…continua
MANCATA SOTTOSCRIZIONE: LA DITTA VA ESCLUSA SOLO PER INCERTEZZA ASSOLUTA
TAR LOMBARDIA. In carenza della sottoscrizione in calce delle parti della domanda di partecipazione, l’esclusione è consentita solo se questi comporti incertezza assoluta. In virtù di un consolidato principio, il giudice amministrativo ha specificato che è sufficiente la sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione…continua
AMMISSIBILI LE VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA
TAR PIEMONTE. Spetta all’amministrazione indicare nella lex specialis di gara se in sede di offerta le varianti progettuali siano ammesse ed, in caso affermativo, identificarne i requisiti minimi ed i limiti oggettivi. Nella sentenza n. 1558 del 10 ottobre, il Tribunale amministrativo piemontese ha ribadito che è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa…continua
Comune di Frascati – Newsletter
20 ottobre
E’ disponibile il nuovo numero – n. 36 – della newsletter Palazzo Marconi edita dal Comune di Frascati.
Le newsletter sono disponibili nel menù: Newsletter
Sblocca Italia – Lettura
16 ottobre
Nota di lettura, della Camera, sul d.l. n. 133/2014. (sul sito ASFEL – www.asfel.it – sono disponbili ulteriori notizie e approfondmenti).
Le leggi di interesse degli enti locali sono disponibili nel menù: Normativa
VENERDI’ 24 OTTOBRE 2014
Sala del Maniscalco – Via Scalette del Teatro ore 8,45 – 13,00
Sotto il Teatro Sanzio di Urbino
RELATORE: Augusto Sacchi
Responsabile di settore di ente locale. Formatore per varie società del settore. Componente del comitato di redazione della rivista online Personale News.
Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione
IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILA DI
SANT’ANGELO IN VADO E SALTARA
E IL COMUNE DI FOSSOMBRONE
Organizzano
2 GIORNATE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
LUNEDI’ 06 e MARTEDI’ 07 OTTOBRE 2014
a FOSSOMBRONE
Chiesa San Filippo (C.so Garibaldi, 42)
ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
Soluzioni operative per gestire la nuova contabilità dal 2015
1^ GIORNATA: lunedì 6 ottobre dalle 15,00 alle 19,00
Relatore: Dott.ssa Daniela Ghiandoni
La programmazione
Il nuovo schema di bilancio e la riclassificazione dell’entrata e della spesa
Il nuovo principio della competenza potenziata
Il fondo pluriennale vincolato
Il riaccertamento straordinario dei residui
Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Relatore: Dott.Fabio Bertuccioli
La nuova contabilità economica e patrimoniale
Gli schemi contabili:
Conto economico e conto del patrimonio
Il Bilancio consolidato
2^ GIORNATA: martedì 7 ottobre dalle 9,00 alle 13,00
Relatore: Rag. Francesca Morosini
Introduzione della nuova contabilità armonizzata
L’esperienza operativa del Comune di Fermignano
Altre esperienze operative a confronto
Relatore: Dott. Paolo Pieri
Il ruolo del Revisore nella nuova contabilità
2^ GIORNATA: martedì 7 ottobre dalle 15,00 alle 19,00
Dott.ssa Ghiandoni Daniela
L’esperienza operativa di un comune medio grande :
ll Comune di Falconara Marittima
Quesiti, dibattito e conclusioni
INCENTIVI: LA NORMA PER GLI UTC CAMBIA DI NUOVO
Nella versione del decreto per la PA licenziata dalla Camera e ora al vaglio del Senato c’è anche la marcia indietro sulla norma che regola il fondo per la progettazione e l’innovazione. Si era partiti dal taglio ai dirigenti per arrivare all’eliminazione tout court…continua
MARCIA INDIETRO ANCHE SULLE SEZIONI DISTACCATE DEI TAR
Nell’ambito dell’iter di conversione del DL 90/14 è stato anche modificato l’art. 18 che salverebbe tutte le sezioni distaccate del Tar che si trovano nelle sedi di Corti d’Appello. Si tratta di Salerno, Reggio Calabria, Lecce, Brescia e Catania. Rinviata inoltre di un anno, al 1 luglio 2015, la prevista soppressione delle altre sedi (Latina, Pescara, Parma).
LEGITTIMO TENERE DISTINTE COMMISIONE “GIUDICATRICE” E COMMISSIONE “AGGIUDICATRICE”
È legittima la previsione della Lex Specialis che distingue nell’ambito della procedura di gara la nomina di due distinte Commissioni, l’una per la valutazione delle offerte (“Commissione Giudicatrice”, l’altra, con medesimo presidente ma membri diversi per l’aggiudicazione della gara (“Commissione Aggiudicatrice”…continua
NO A RINEGOZIAZIONE E PROROGA DEI CONTRATTI SE LA LEX SPECIALIS NON LO PREVEDE
TAR ABRUZZO. Alla scadenza del contratto di appalto non è possibile rinegoziare lo stesso con il precedente aggiudicatario in virtù del generico richiamo della Lex Specialis all’art. 57 del Codice degli Appalti applicabile, invece, nell’ipotesi di ampliamento dell’oggetto dell’appalto…continua
…MA NELLE MORE DELLA NUOVA GARA IL CONTRATTO SI PUÒ RINNOVARE
CONSIGLIO DI STATO. Con la Sentenza n. 3585 dell’11 luglio, l’organo di appello ha chiarito che per atti di rinnovo del contratto per brevi periodi, sebbene venga utilizzato dall’amministrazione il termine “proroga”, si debba intendere il provvedimento con cui sia stata espressa la volontà di rinnovare il rapporto…continua
SOCIO DI MINORANZA: INTERDITTIVA ANTIMAFIA È SEMPRE CAUSA DI RISOLUZIONE
CONSIGLIO DI STATO. In caso di interdittiva antimafia per uno dei soci è giusto disporre la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante. Nel caso in oggetto, l’informativa relativa ad infiltrazioni mafiose riguardava una società di capitali in cui è risultato che uno dei soci appartenesse alla criminalità organizzata…continua
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RILASCIO
Procedure più semplici per il rilascio della documentazione antimafia. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo. Tra le misure previste, non sarà più necessario per le imprese comunicare i dati irrilevanti per il rilascio dell’informazione antimafia richiesti per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150 mila euro…continua
CONFINDUSTRIA ALL’ATTACCO DI CANTONE: TROPPO POTERE IN MANO ALL’ANAC
Sembra già terminata la luna di miele legata alla nomina di Raffaele Cantone alla presidenza dell’ANAC (cui è stata accorpata l’AVCP). Il Direttore generale di Confindustria Marcella Panucci in sede di audizione parlamentare ha espresso le forti preoccupazioni dell’unione industriali sia per il forte squilibrio nei rapporti tra imprese e potere pubblico…continua
PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ: SE C’È ACCETTAZIONE NON SERVE SOTTOSCRIVERE TUTTE LE PAGINE
TAR CAMPANIA. Non è necessario sottoscrivere il disciplinare in tutte le pagine se il concorrente ha comunque dichiarato di accettare tutte le disposizioni della Lex Specialis. È illegittima pertanto l’esclusione di una ditta per il fatto che, in contrasto con la Lex specialis…continua
NULLA LA CLAUSOLA CHE VINCOLA LA REVISIONE DEI PREZZI ALLA RENDICONTAZIONE DOCUMENTALE
TAR PUGLIA. Ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 la Lex Specialis può imporre alla ditta l’onere di procedere alla richiesta di revisione, con le allegate documentazioni, ma non può vincolare il riconoscimento del diritto maturato dalla stessa alla puntuale rendicontazione delle spese maggiori sostenute.…continua
E’ in corso di perfezionamento il decreto ministeriale riguardante il contributo dei comuni alla finanza pubblica di 375,6 MILIONI DI EURO, per l’anno 2014, previsto dai commi 9 e 10 dell’articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014. I dati relativi ad ogni singolo comune sono consultabili nell’elenco allegato”. Gli importi ed i criteri sono stati approvati nella Conferenza Stato-città ed autonomie locale nella seduta del 5 agosto 2014.
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com080814.html
Ordinamento istituzionale
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25/07/2014
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Con il decreto in commento, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 2014, viene approvato il Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi (Allegato).
D.P.C.M. 28 maggio 2014 (G.U. 24 luglio 2014, n. 170)
Bilancio e contabilità
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25/07/2014
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Con il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.
CENTRALI-APPALTI: L’ANNUNCIO DEL RINVIO NON SBLOCCA LE GARE
Alla fine sarà il solito maxiemendamento del Governo, su cui verrà messa la fiducia, a sbloccare il dibattito alla Camera sul Decreto legge di riforma della PA. Tempi ancora lunghi, dunque, per avere quel provvedimento normativo che a gran voce il Commissario Anticorruzione Raffaele Cantone ha chiesto per poter rilasciare il Cig alle amministrazioni pubbliche che devono bandire delle gare. E sì, perché allo stato attuale la norma che impone ai Comuni il ricorso alle Centrali di committenza è perfettamente in vigore e la nuova versione del comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice degli Appalti “impone” alla ex Avcp, ora per l’appunto Anac, di poter rilasciare il Codice identificativo della gara (Cig) solo alle procedure che passano per la Centrale di Committenza.
Forse qualcuno ha sottovalutato Cantone, pensando che una intesa raggiunta in Conferenza Stato-città potesse avere lo stesso valore di una legge. Invece, con una dura Circolare dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 17 u.s., il Presidente Raffaele Cantone ha annunciato che – stante il vigente obbligo ai sensi dell’ art. 33, co. 3-bis del DLgs 163/2006 – l’Autorità «non può esimersi dall’applicazione della disposizione vigente e, pertanto, senza un opportuno intervento normativo, deve opporre il diniego al rilascio dei CIG nei confronti di tutti i soggetti che non agiscano in ottemperanza alla norma».
La parola, quindi, ritorna alla politica. Attendiamo, dunque, il maxiemendamento, che una volta passato alla Camera dovrà affrontare il passaggio al Senato, in un caldo mese di agosto (sotto tutti i punti di vista) che vedrà i senatori lavorare a tappe forzate per l’approvazione della riforma costituzionale.
Allo stesso tempo, non escludiamo un colpo di coda del Governo che, dopo alcuni annunci seguiti dagli immancabili rinvii, potrebbe approvare per fine mese di luglio in Consiglio dei ministri, la legge delega sulla riforma del Codice degli appalti che, con il definitivo e formale recepimento delle Direttive europee di inizio anno, porterebbe all’approvazione di un Testo snello (da 600 a non più di 200 articoli) moderno (con il ricorso alle procedure telematiche) e finalmente in grado di evitare i gravissimi fenomeni di corruzione visto che, come ha sottolineato Cantone, tutte le diverse tipologie di lavori verrebbero disciplinate con una drastica riduzione, se non con l’eliminazione, delle procedure in deroga a cui immancabilmente hanno ricorso tutte le grandi opere di questi anni. Qui segui l’iter della conversione in legge del DL 90/2014.
FSC – 2014
9 luglio giugno
Le modalita’ di calcolo del FondoSC per il 2014.
I documenti relativi al bilancio (proroghe, ecc) sono disponibili nel menù: Gestione del Bilancio – Finanza Locale
Direttiva Appalti – Concessione
9 luglio
Segnalazione dell’Avcp sulla nuova direttiva appalti sulle concessioni. (sul sito ASFEL – www.asfel.it – sono disponbili ulteriori notizie e approfondmenti).
I documenti utili sugli appalti sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio – Tributi-Appalti
Direttiva Appalti – Obiettivi
9 luglio
Obiettivi e finalita’ delle nuove direttive sugli appalti, in un convegno Igi.
I documenti utili sugli appalti sono disponibili nel menù: Gestione del bilancio – Tributi-Appalti
Nuova certificazione relativa alla comunicazione da parte dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge n. 66/2014, il Ministero dell’Interno ha riaperto i termini per trasmettere una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione se non precedentemente inviata.
Si ricorda che la certificazione in questione riguarda in particolare i due seguenti aspetti:
1) tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 per gli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno e relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014;
2) valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel 2013 relativi ai codici SIOPE indicati nella richiamata tabella B e sostenuti nel medesimo anno mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.o dagli altri soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, commi 1 e 2.
La nuova rilevazione è facoltativa e i dati richiesti nella certificazione potranno essere trasmessi dai Comuni entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 luglio 2014 attraverso la pagina web http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html; in assenza di intervento da parte dell’Ente verranno presi in considerazione i dati già trasmessi entro il 31 maggio scorso.
Sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 11/2014 del 2 luglio 2014, con la quale si forniscono istruzioni e chiarimenti utili per una corretta determinazione dei dati richiesti nella certificazione.
MARCO ROSSI (*)
Società partecipate, la legge di stabilità rafforza l’obbligo di dismissione
di cui alla L. 244/2007 tra luci ed ombre
La Legge di Stabilità (contenuta nella L. 147/2013), come noto, ha profondamente rinnovato la disciplina delle società partecipate dagli enti locali, tanto dal punto di vista delle regole per il loro mantenimento (superando il previgente obbligo di dismissione introdotto dalla L. 122/2010 per gli enti di minore dimensione) quanto dal punto di vista dei vincoli gestionali.
In tale quadro di riferimento, risultano del tutto peculiari, poi, le misure adottate, seppure per un periodo limitato, per dare concreta attuazione, anche per società non appetibili per il mercato, all’obbligo di dismissione previsto, per gli enti locali, dalla L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
Tale obbligo, come si ricorderà, interessava le società aventi ad «oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali».
Queste società, in particolare, avrebbero dovuto essere cedute, mediante procedure ad evidenza pubblica, entro 36 mesi (per effetto della proroga contenuta nella L. 69/2009) dall’entrata in vigore della legge, ossia entro il 31.12.2010.
Si è trattato di un adempimento che, indubbiamente, ha avuto – sul piano sostanziale – un impatto tendenzialmente limitato, nel senso che ha determinato la dismissione di un numero estremamente contenuto di partecipazioni, anche tra quelle ritenute non strettamente strategiche dai rispettivi enti locali.
Da una parte, infatti, hanno rilevato ragioni legate alle amministrazioni pubbliche interessate, che hanno inteso sovente la norma come un mero adempimento formale, da assolvere individuando le motivazioni che avrebbero consentito comunque il mantenimento della partecipazione detenuta.
Dall’altra parte, invece, hanno inciso ragioni più oggettive e legate allo specifico contesto di riferimento: le società in questione avevano talora registrato delle perdite e in alcuni casi le partecipazioni da dismettere erano largamente minoritarie, risultando così scarsamente appetibili dal mercato.
A dimostrare il limitato effetto prodotto dalla disposizione rileva la circostanza che, proprio dopo la scadenza del termine originariamente previsto, il legislatore è intervenuto in modo decisamente più drastico con l’art. 14 della L. 122/2010, prevedendo un obbligo di dismissione di tutte le società (con alcune deroghe ed eccezioni) per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e delle società ulteriori rispetto alla prima per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.
In tale quadro di riferimento si inserisce la scelta operata dalla la Legge di Stabilità 2014, che offre alle amministrazioni in questione una transitoria e straordinaria opportunità per “uscire” dalle società non strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali, peraltro non scevra da criticità tanto per gli stessi enti pubblici quanto per le società partecipate.
Si stabilisce, infatti, al comma 569 dell’art. 1, che il termine di trentasei mesi originariamente previsto per al dismissione delle partecipate (in scadenza, come detto, al 31.12.2010) è prorogato di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.
Nei successivi 12 mesi alla cessazione, poi, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, relativi al recesso dalle spa, che prendono in considerazione la «consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni» (nessun richiamo è operato all’art. 2473 del codice civile, relativo al recesso nelle società a responsabilità limitata).
Quindi, in primis, è riaperto il termine per la dismissione delle partecipazioni non detenibili, per quanto già scaduto da 3 anni, per rendere disponibile un’ulteriore finestra temporale al fine di garantire agli enti la possibilità di tentare di realizzare l’alienazione delle azioni e quote non strategiche.
Nell’ambito di tale periodo, che ha una durata di 4 mesi dall’entrata in vigore della L. 147/2013 (si conclude a fine aprile), quindi, gli enti locali sono chiamati nuovamente a svolgere le procedure di dismissione delle partecipate, ricorrendo all’evidenza pubblica.
In caso di mancata alienazione, entro il termine indicato, poi, è previsto un meccanismo del tutto nuovo e peculiare per interrompere il rapporto societario intercorrente tra l’ente e la società partecipata, inedito altresì nell’ambito del diritto societario (che pure conosce degli strumenti, come il diritto di recesso, che conducono al conseguimento del medesimo risultato).
E’, infatti, stabilito che, trascorso tale termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e che, nei successivi 12 mesi, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
Di conseguenza, si prevede una decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all’ente del valore delle quote o delle azioni detenute in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato.
Non si tratta, esplicitamente, di un diritto di recesso, dal momento che il legislatore non qualifica come tale lo strumento innovativo introdotto: del resto, vi sono alcune differenze significative, come emerge considerando che l’esercizio del diritto di recesso comporta e presuppone l’espressione di una volontà, legata all’interruzione del rapporto societario.
Tale espressione, nel caso di specie, eventualmente, potrebbe essere individuata nella deliberazione con cui l’ente ha riconosciuto (ai sensi della L. 244/2007) che la partecipazione non risulta strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali ovvero nella procedura ad evidenza pubblica esperita per giungere alla cessione.
A corroborare la conclusione che non si tratti di un vero e proprio diritto di recesso rileva anche il richiamo normativo operato, che riguarda non l’intera procedura relativa al recesso quanto esclusivamente i criteri (previsti dal codice civile per le società per azioni) da utilizzare per individuare il valore da liquidare al socio (ente locale) uscente.
Del resto, anche l’iter ordinariamente disciplinato dal diritto societario per giungere alla liquidazione del socio a seguito dell’esercizio del diritto di recesso è molto diverso da quello ipotizzato nella Legge di Stabilità 2014.
Ai sensi dell’art. 2437 quater, infatti, in primis, gli amministratori devono offrire le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.
In caso di mancato acquisto da parte degli altri soci, poi, è previsto il collocamento presso terzi, ovvero presso soggetti non soci.
Qualora anche tale soluzione non consenta di procedere alla cessione delle azioni del socio recedente è disposto il rimborso delle azioni del recedente mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti per l’acquisto di azioni proprie.
In assenza di utili e riserve disponibili, poi, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
Non va neppure dimenticato che, nell’ambito del recesso, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni nei quindi giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea da cui può scaturire il riconoscimento di un diritto di recesso.
Alla luce di tali considerazioni sono del tutto evidenti le differenze tra la procedura del recesso e l’iter disegnato, in via eccezionale, dalla Legge di Stabilità 2014, che prevede immediatamente la cessazione della partecipazione e, nel termine di 12 mesi, l’obbligo di liquidazione in contanti della quota di partecipazione.
La riconduzione o meno di questa procedura peculiare allo strumento del recesso, peraltro, ha anche un ulteriore impatto rilevante, tra l’altro di contenuto sostanziale.
In caso di disaccordo sul valore, infatti, qualora non si riconduca la fattispecie al caso del recesso, non risulterebbe applicabile la procedura (sicuramente più rapida e semplificata) di cui all’art. 2437 ter, ultimo comma, del codice civile che rinvia la determinazione del valore di liquidazione ad «relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte diligente»
Di conseguenza, nel caso di specie, occorrerebbe procedere attraverso l’attivazione di un normale procedimento contenzioso presso il giudice ordinario, chiamato (eventualmente mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio) a determinare il valore da riconoscere all’ente.
Ed in effetti non è difficile immaginare che la soluzione introdotta dal legislatore possa comportare il verificarsi di disaccordi tra società ed enti locali nella determinazione del valore della partecipazione, soprattutto in presenza di una quota rilevante detenuta nella società, con la conseguente consistenza dell’uscita finanziaria che quest’ultima è chiamata a sopportare.
Così come non è parimenti difficile ipotizzare che l’applicazione della disposizione in questione possa determinare tensioni finanziarie per le società interessate, che devono comunque sostenere un esborso che, in precedenza, non era previsto (e che, eventualmente, potrebbe comportare, nelle situazioni più critiche, la messa in liquidazione).
Nel complesso, quindi, un’opportunità a disposizione degli enti locali con luci ed ombre che questi ultimi dovranno utilizzare attentamente ed applicare rigorosamente nei termini e secondo le modalità puntualmente individuate dalla normativa (anche per evitare possibili contestazioni in ordine alla stessa cessazione della partecipazione).
In particolare, risulta necessario ribadire (richiamando le deliberazioni di ricognizione già adottate) la circostanza, supportata da adeguata motivazione, che la partecipazione non si presenta strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Successivamente, sembra indispensabile esperire una procedura di alienazione ad evidenza pubblica, che sarebbe opportuno notificare e rendere nota alla società interessata, anche per gli effetti che scaturiscono dall’eventuale conseguente insuccesso.
In caso di risultato infruttuoso, poi, occorrerebbe comunicare alla società in questione l’operatività del meccanismo (cessazione della partecipazione) previsto dal comma 569 dell’art. 1 della L. 147/2013, ossia la cessazione del rapporto di partecipazione e il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione entro 12 mesi.
(*) Dottore commercialista in Genova; professore a.c. all’Università di Genova; consulente, revisore e componente di organismi indipendenti di valutazione e nuclei di valutazione di enti locali; esperto in materia di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica.