quesiti 2011

Un pensiero su “quesiti 2011

  1. il DURC deve essere richiesto, perentoriamente, dalla P.A., o è possibile che anche il privato, persona fisica o giuridica che sia, lo possa acquisire dall’inps/inail e lo trasmetta alla P.A. richiedente?
    Vi sono differenze sostanziali tra affidamenti diretti di lavori/servizi/forniture di basso importo, e gare di una certa rilevanza? E’ necessario sempre e cmq richiederlo? E da chi? Conosco alcuni Comuni che accettano il DURC trasmesso dal privato, altri, invece, che non pagano le fatture prima di aver richiesto, loro stessi, il DURC all’inps/inail….

    [mercoledì 8 giugno 2011]
    Sviluppo e Lavoro – IL SOLE 24ORE

    Il debito blocca il Durc
    Il certificato è negato anche per l’inadempienza di un solo mese – L’OMISSIONE NON È REATO/Molte regioni hanno subordinato la concessione edilizia all’attestazione da parte del costruttore

    La mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) previsto dalle leggi regionali per la validità delle autorizzazioni edilizie non è una violazione penalmente rilevante. È sufficiente, però, che non sia pagato un solo mese di contributi perché l’azienda possa essere esclusa da una gara di appalto. Sono questi i principi che emergono dalla giurisprudenza più recente sui criteri applicativi del documento unico di regolarità contributiva (si veda la sentenza della Cassazione, sezione penale 21780/11, illustrata sul Sole 24 Ore del 1° giugno, e quella del Consiglio di Stato 2100/2011). Il Durc nasce come un documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa del datore di lavoro e nel tempo ha acquistato sempre più importanza nelle dinamiche gestionali delle aziende. Le modalità di rilascio del documento sono fissate nel decreto del ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 279 del 2007), in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006. Le aziende devono essere in possesso del Durc per le seguenti finalità: – fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento italiano – fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria – nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. In realtà, tenuto conto delle normativa sulla responsabilità solidale delle imprese che opera in ambito contributivo, assicurativo e fiscale, il Durc è richiesto anche nell’ambito di appalti che avvengono tra privati.

    Molte leggi regionali hanno subordinato la validità della concessione edilizia per costruire alla presentazione del Durc da parte del costruttore. Opportunamente, la Cassazione (sentenza 21780/11), ha confermato che la mancata presentazione del documento di regolarità non può mai integrare i presupposti di un reato ma può produrre effetti sanzionatori solo sul piano amministrativo. La Cassazione spiega che il legislatore non ha mai inteso introdurre sanzioni penali in questo ambito. Queste, dunque, non possono neanche essere introdotte surrettiziamente. La richiesta del documento di regolarità deve essere fatta dalle aziende per via telematica sul sito dell’Inps, dell’Inail oppure sul sito http://www.sportellounicoprevidenziale.it: il documento va rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni, salva la formazione del silenzio assenso. Nell’ambito delle procedure di appalto, il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa). Se l’Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente a fruire del beneficio contributivo o agisce in qualità di stazione appaltante, l’Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, senza emettere il Durc. Anche se su questa previsione si registrano diversi casi in cui gli Enti previdenziali continuano a richiedere alle aziende appaltatrici di servizi la presentazione del Durc prima di procedere al pagamento dei servizi. Per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc ha validità mensile.

    Nel solo settore degli appalti privati il Durc ha validità trimestrale. In mancanza dei requisiti, prima dell’emissione del Durc negativo, i soggetti competenti al rilascio devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni. Con una recente interpretazione, il ministero del Lavoro ha stabilito che la violazione dei tetti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia sul numero massimo di lavoratori part time che possono essere presenti in azienda, determina una irregolarità contributiva e il mancato rilascio del Durc. Anche in presenza di un debito, l’azienda ha diritto al rilascio del Durc positivo: – in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; – in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio. In questi casi, è opportuno che il datore di lavoro notifichi agli uffici competenti l’instaurazione del contenzioso poiché spesso, per mancanza di comunicazione interna, gli uffici competenti al rilascio del Durc non ne sono a conoscenza.

    Enzo De Fusco

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